Dopo settimane di fermento, discussioni, dibattiti, tagliole e “canguri” il ddl della senatrice Monica Cirinnà passa al Senato. Di tutto ciò che si è detto e stra-detto occorre fare chiarezza e spiegare per bene anche ai lettori di Sardegnablogger in cosa consiste il ddl, cosa cambierà e cosa c’entrino i famosi marsupiali, tirati in ballo nella discussione. Quindi, cosa sono le unioni civili ? Le unioni civili sono un’istituzione giuridica, in cui una coppia ricorre ad un unione riconosciuta dalla legge, diversa dal classico matrimonio. Prima della nuova legge sulle unioni civili si parlava pertanto di “coppia di fatto”, istituzione non riconosciuta giuridicamente. Non che i congiunti non avessero diritti e doveri, verso l’altro o verso il patrimonio, ma purtroppo la legge era frammentaria e lasciava parecchi dubbi, come ad esempio il caso dell’eredità. Se un coniuge muore l’altro ne è erede per legge, mentre nel caso di coppia di fatto un convivente non è erede dell’altro, a meno che non sia nominato nel testamento. Tra i conviventi non esiste alcun diritto legale alla successione; per testamento si può disporre solo di una parte del patrimonio, chiamata per l’appunto disponibile; se esistono parenti stretti come figli, ex coniuge separato o genitori in assenza di prole, questi hanno diritto a parte del patrimonio e chiedere appunto la parte legittima, anche se la volontà del defunto è diversa. Con l’approvazione del ddl, invece, le coppie unite in unione civile hanno gli stessi diritti di un unione in matrimonio. Dopo il varo della legge le coppie omosessuali esisteranno ufficialmente anche per la legge. Le coppie costituite da persone dello stesso sesso dovranno registrare in comune un contratto che definisce gli obblighi e i doveri dei componenti dell’unione civile, senza l’idea di ricorrere ad un albo separato. Come le coppie eterosessuali anche le coppie dello stesso sesso potranno a scelta prendere e scegliere il cognome del proprio congiunto; come per il matrimonio si ha l’obbligo di assistenza morale, è prevista la reversibilità della pensione, i congedi parentali e le graduatorie ai nidi, anche se per ora è esclusa l’adozione di figli estranei alla coppia. Polemica e dibattito acceso vi sono stati invece sul riconoscimento dell’art. 5, ovvero la stepchild adoption, ossia il riconoscimento di un figlio del congiunto e l’assunzione dei doveri verso di esso, fino alla maggiore età. L’articolo, che non é passato alla votazione, in sostanza equipara i partner omosessuali ai coniugi eterosessuali, consentendo anche per gli uniti civilmente l’adozione del figlio del partner.
Andando più nello specifico, l’articolo 5 del ddl sulle unioni civili recita: “All’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: “coniuge” sono inserite le seguenti: “o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” e dopo le parole: “e dell’altro coniuge” sono aggiunte le seguenti: “o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Si va cioè a modificare il testo della legge che recita: “I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7”, ovvero possono essere adottati “dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge”. Il che vuol dire che anche alle coppie omosessuali sarebbe stato consentito adottare il figlio, anche se adottivo, del partner. Ed è su questo punto che si concentrano le maggiori opposizioni; ciò potrebbe incentivare pratiche quali “utero in affitto” o similari, a detta degli oppositori stessi. Gli estensori dell’articolo 5 del ddl Cirinnà specificano che la stepchild adoption si può avere solo qualora venga a mancare uno dei due genitori del bambino; o per sopravvenuta morte, o perché il bambino non è stato riconosciuto, o perché è stato successivamente disconosciuto. Come per il matrimonio classico, anche in caso di separazione è previsto l’assegno di mantenimento, l’affido dei figli e l’assegnazione della dimora. In caso di cambio di sesso di uno dei congiunti, l’unione civile è sciolta. Ora che abbiamo visto a grandi linee in cosa consiste il ddl, vediamo cosa sono questi “canguri” che saltano in aula come se niente fosse. Uno degli strumenti che hanno i parlamentari a disposizione per chiarire o modificare un punto di un disegno di legge (ddl) è il cosiddetto emendamento; questo è sostanzialmente una modifica a un disegno di legge originale. Un emendamento è anche un semplicissimo cambio di una congiunzione o una virgola. Gli emendamenti al pari del disegno di legge devono essere votati e approvati. Per il ddl Cirinnà ne sono stati presentati quasi seimila, di cui circa cinquemila solo dai deputati della Lega Nord. Questo coprire un ddl con migliaia di emendamenti per ritardarne l’approvazione viene definito ostruzionismo. Fortunatamente le Camere hanno a disposizione uno strumento, volgarmente detto canguro, per ovviare a tutti gli emendamenti simili tra loro (emendamenti fotocopia) ridisegnando in toto la legge e facendola votare una volta sola, assieme a un maxi emendamento – super canguro – che raccoglie tutti gli emendamenti emessi, simili o sostanzialmente simili. In questo modo le modifiche al testo originale, che peraltro non perde la propria sostanza ma solo la propria forma, permettono di far passare subito ai voti la legge e quindi snellire l’iter di votazione.
Un altro sistema molto usato è la cosiddetta tagliola, ovvero ridurre al minimo il tempo di intervento di ogni deputato togliendo la parola allo scadere del tempo prestabilito. Se invece si decide di votare direttamente una legge dopo un tempo stabilito, indipendentemente dalla chiusura degli interventi, si parla di ghigliottina.
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