Ci risiamo. Per la nave Diciotti, abbiamo agito per fini politici, i giudici non ci possono processare: così il Ministro Salvini e il Governo. Ma dove sta scritto che il movente – qualunque movente, anche quello politico – può escludere la responsabilità penale?
Forse esclude la responsabilità penale sapere che la rapina in banca è servita per uno dei rapinatori per comprarsi la casa? Oppure che il sequestro di persona sia stato realizzato dal marito nei confronti della moglie rinchiusa in casa per gelosia?
In alcuni casi il movente (cioè la ragione per cui si pone in essere l’azione criminosa) può essere preso in considerazione per attenuare (o aggravare) la pena, ma mai per escludere la responsabilità penale. Così, sapere che un genitore che non ha i soldi ruba un giocattolo per donarlo al figlio gravemente ammalato potrà valergli il minimo della pena, ma mai l’assoluzione.
Ci sono poi alcuni reati nei quali il legislatore, eccezionalmente, ha preso in considerazione un particolare fine della condotta criminosa, con la conseguenza che il reato può dirsi integrato solo se l’autore ha perseguito quel fine: si tratta dei reati con dolo specifico che si distinguono dagli altri nei quali il dolo è generico, nei quali cioè non importa quale è il fine per cui si agisce, è sufficiente dimostrare che chi agisce era consapevole di porre in essere una condotta strumentale a realizzare un certo evento vietato dalla legge. Nell’omicidio, ad esempio (art. 575 cp), non importa perchè Tizio ha ucciso Caio, è sufficiente che Tizio fosse consapevole di uccidere (di molti omicidi non si è mai conosciuto il movente, ma i suoi autori sono in carcere perchè sono stati ugualmente condannati); al contrario nel furto – reato a dolo specifico – l’autore potrà essere condannato solo se si dimostra che ha agito “al fine di procurare a sè o ad altri un profitto” (art. 624 cp).
Ora, il sequestro di persona (art. 605 cp) di cui è chiamato a rispondere il ministro Salvini è reato a dolo generico perchè, come per l’omicidio, è punita la condotta in sè e per sè a prescindere dallo specifico motivo per cui l’autore realizza l’evento, in questo caso la limitazione della libertà di movimento della vittima. Quindi il Governo è sicuramente libero di attuare tutti i fini (politici) che ritiene più opportumi, ma, comunque, deve farlo in ogni caso nel rispetto della legge e in particolare della legge penale: non sono ammessi cioè fini politici che realizzano reati.
Se non fosse cosi, i cosiddetti fini politici potrebbero giustificare qualsiasi abominio compresa l’uccisione di soggetti poco graditi al Governo di turno.
Se qualcuno vi dice che si deve rispettare il primato della politica anche sulla giurisdizione, rispondete che l’assunto è corretto a patto però che l’azione politica si traduca in precise norme che tutti dovranno rispettare, in caso contrario non si tratterebbe di primato della politica ma di un intollerabile primato dei politici (delle loro aspettative personali) sicuramente in contrasto con il principio di uguaglianza di tutti (politici compresi) davanti alla legge di cui all’art. 3 della Costituzione. In altri termini, si vuole che il fine politico escluda la responsabilità penale? Lo si scriva in una norma.
Allo stato però quella norma non c’è!
(Mariano Brianda, presidente sezione penale della Corte d’Appello di Sassari, ha cortesemente autorizzato Sardegnablogger a pubblicare questa riflessione da lui postata sul suo profilo Facebook)
Nato nel 1951, ottobre (bilancia, ma come tutti quelli della bilancia non crede nell'oroscopo). Giornalista dal 1973. Scrive anche altra roba. Ma gratis, quindi non vale.
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